Art. 3.
(Estrazione e raccolta di minerali e di fossili).

      1. Ferme restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e la raccolta di minerali e di fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, sono consentite a chi è in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.
      2. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili. Nelle more dell'adozione della normativa regionale ai sensi del presente comma, le citate attività sono consentite a coloro che fanno richiesta di autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.
      3. Le disposizioni del comma 1 si applicano tenuto conto delle norme del codice civile vigenti in materia di tutela della proprietà.